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Rc fabbricati industriali e commerciali, le assicurazioni

responsabilità civile assicurazioni

Assicurare fabbricati industriali e commerciali, le polizze rc
Assicurazioni rc verso terzi (R.C.T.)

Con la presente garanzia, le compagnie di assicurazioni si obbligano a tenere indenne, il titolare della polizza di assicurazione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta nella scheda di polizza di assicurazione, compresi i servizi complementari e sussidiari.
La polizza di assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione R.C.T. (responsabilità civile verso terzi) vale anche per:
a) la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti interni ed esterni che, l’intestatario della polizza di assicurazione, dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione, nonchè insegne, tendoni, vetrine, mostre, scaffalature, ascensori, apparecchi di riscaldamento, di illuminazione e simili. Sono altresì compresi i danni da fuoriuscita di acqua condotta purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento
b) l’esercizio del commercio ambulante purchè in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente
c) la proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell’ambito dell’azienda commerciale descritta nella polizza di assicurazione  
d) la proprietà e/o funzionamento dell’arredamento, delle attrezzature e del macchinario, ferma l’esclusione dei rischi rientranti nelle disposizioni di legge in vigore sull’assicurazione obbligatoria in materia di circolazione stradale
e) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all’esterno dell’azienda
f) la proprietà, l’uso e l’installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’assicurato nella sua qualità di committente di detti lavori. Non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni
g) i servizi di vigilanza e/o guardia a mezzo di guardiani anche armati
h) la proprietà di cani da guardia; a tale riguardo si conviene che sono considerati terzi i dipendenti di chi ha stipulato la polizza di assicurazione, limitatamente ai danni corporali
i) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l’allestimento in proprio degli stand di esposizione, nonché anche per prove e dimostrazioni presso terzi
j ) l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere
k) la gestione di mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, bar interno, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l’assicurazione rc sarà operante esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente.
Nella polizza di assicurazioni responsabilità civile verso terzi (rct), la garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati semprechè la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione
l) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell’assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e all’uopo designate, compresa la loro responsabilità personale
m) l’uso di velocipedi
n) la proprietà e conduzione di aree adibite a parcheggio di pertinenza dell’azienda commerciale descritta nella polizza di assicurazioni
o) la responsabilità civile derivante all’assicurato, ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi eventuali parasubordinati ed interinali in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia della polizza di assicurazione, vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.



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