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Commercio al dettaglio, le assicurazioni rc, ingrosso ristorazione

responsabilità civile assicurazioni

Le polizze di assicurazioni rc commercio al dettaglio, ingrosso, ristorazione (ristoranti, pizzerie, pub, tavole calde)
Assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT)
Nei limiti dei massimali indicati nella scheda della polizza di assicurazioni, si tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta, compresi i servizi complementari e sussidiari.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al titolare della polizza di assicurazione da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)

Si tiene indenne il titolare della polizza di assicurazioni, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività
2) causati ai prestatori di lavoro indicati, per morte e per lesioni personali da infortunio. Sono comunque escluse le malattie professionali.
La polizza di assicurazioni rc verso prestatori di lavoro interinale

Con la presente garanzia, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, le compagnie di assicurazioni si obbligano a tenere indenne l’assicurato, limitatamente agli infortuni sul lavoro, nella sua qualità di utilizzatore
di prestatori di lavoro temporaneo che esercitano la propria attività presso il titolare della polizza d'assicurazione.
Tanto l’assicurazione RCT quanto le assicurazioni RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS mentre, agli effetti della garanzia RCO e limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati a dipendenti.
La polizza di assicurazione R.C.T. vale anche per:
a) la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei relativi impianti interni ed esterni, che l’assicurato dichiara in buone condizioni di stabilità e manutenzione, nonchè insegne, tendoni, vetrine, mostre, scaffalature, ascensori, apparecchi di riscaldamento, di illuminazione e simili. Sono compresi i danni da fuoriuscita di acqua purché verificatisi a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento
b) l’esercizio del commercio ambulante purchè in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente
c) la proprietà ed impiego di mezzi di sollevamento e trasporto operanti esclusivamente nell’ambito dell’azienda commerciale descritta
d) la proprietà e/o funzionamento dell’arredamento, delle attrezzature e del macchinario
e) la proprietà e uso di mezzi meccanici non a motore usati anche all’esterno dell’azienda
f) la proprietà, l’uso e l’installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel territorio nazionale. Generalmente in questa polizza di assicurazione non sono compresi i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni
g) i servizi di vigilanza e/o guardia tramite guardiani anche armati
h) la proprietà di cani da guardia (sono considerati terzi i dipendenti solo per i danni corporali)
i) la partecipazione a fiere e mostre, compreso l’allestimento in proprio degli stand di esposizione, nonché anche per prove e dimostrazioni presso terzi
j) l’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere
k) la gestione di mensa aziendale,
bar interno, posto di ristoro con scaldavivande, servizi dei quali possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che, qualora la gestione delle mense e spaccio sia affidata in appalto a terzi, l’assicurazione sarà operante esclusivamente per la rc derivante al titolare della polizza di assicurazioni nella sua qualità di committente. La garanzia vale anche per i danni cagionati dai generi somministrati, a patto che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell’assicurazione.
l) il servizio di pronto soccorso e/o medico prestato, per conto dell’assicurato, da persone in possesso dei requisiti richiesti dalla legge
m) l’uso di velocipedi
n) la proprietà e conduzione di aree adibite a parcheggio di pertinenza dell’azienda commerciale descritta nella polizza di assicurazione
o) la responsabilità civile derivante all’assicurato, per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi eventuali parasubordinati ed interinali in relazione alla guida di veicoli a motore, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell’assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilstico) ovvero a lui locati. La garanzia dell'assicurazione rc, vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate
p) gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell’assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione
q) i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
Le assicurazioni rc per ristoranti, pizzerie, tavole calde, pub
In questa assicurazione rc sono compresi i danni procurati dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti da difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.


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