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Assicurazione responsabilità civile per amministrazioni provinciali e comunali
Assicurazione rc per le amministrazioni provinciali
Le polizze di assicurazioni rc sono rivolte alla Provincia per l'esercizio e il funzionamento dei pubblici esercizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'ente. La garanzia d'assicurazione rc amministrazioni provinciali, comprende anche la responsabilità civile della Provincia derivante dalla proprietà e dalla conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. E' inoltre compresa la responsabilità civile derivante agli assessori, al presidente, ai consiglieri provinciali nonchè alle persone cui vengono delegate in nome e per conto della Provincia, funzioni di rappresentanza, per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato. Non sono comprese le attività e/o competenze esercitate dalle aziende provinciali.
Le polizze di assicurazioni rc per le amministrazioni comunali
L'assicurazione rc è prestata al Comune per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad esso istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'ente. Limitatamente agli acquedotti, la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione di acqua alterata. Con la polizza di assicurazione rc per amministrazioni comunali si intende estesa la garanzia anche per la responsabilità civile del Comune derivante dalla proprietà e dalla conduzione di fabbricati adibiti a pubblici servizi, nonchè, dalla proprietà di quelli con altra destinazione. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fogniaria, sono compresi soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di condutture. Per queste assicurazioni è compresa la rc (responsabilità civile) derivante ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori, nonchè alle persone cui vengano legittimamente delegate in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza per danni arrecati a terzi nell'espletamento del proprio mandato. Non sono comprese le attività e/o competenze esercitate dalle aziende municipalizzate e dalle ASL.
L'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (rct)
Nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza di assicurazione rc, si tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta, compresi i servizi complementari e sussidiari. L’assicurazione rct vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Le assicurazioni Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (rco)
Si tengono indenni i titolari delle polizze di assicurazioni rc, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi di legge dell’assicurazione , di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività
2) causati ai prestatori di lavoro indicati, per lesioni personali da infortunio e per morte. Sono comunque escluse le malattie professionali.