Polizze di assicurazione furti e incendi nell'ospedale, convitto, casa di riposo e nello stabilimento termale
Le compagnie di assicurazioni si obbligano ad indennizzare, con la polizza incendio, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, delle case di riposo, degli ospedali, dei convitti, degli stabilimenti termali, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate
- implosione
- autocombustione
- onda sonica
Sono compresi inoltre:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse
- i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio
- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare il macchinario, le attrezzature e l'arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza di assicurazione
- le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro nei limiti del 10% della somma assicurata .
I danni conseguenziali
Le assicurazioni rispondono dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati (danni conseguenziali) a causa delle circostanze di:
- mancata od anormale produzione o distribuzione energia elettrica, termica od idraulica
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione
- colaggio o fuoriuscita di fluidi; liquidi o materie allo stato gassoso
Polizza di assicurazione furto per ospedali, case di riposo, convitti, stabilimenti termali
La comagnia di assicurazione indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili
b) per via che richieda superamento di ostacolio di ripari con impiego di mezzi artificiosio di particolare agilità personale
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi
Generalmente sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.