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L'assicurazione furto e incendio per l'albergo e la pensione turistica
Polizza di assicurazione incendio pensioni ed alberghi
Fabbricato
Per fabbricato degli alberghi e delle pensioni turistiche si intende la costruzione e tutte le opere murarie e di finitura, quali fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici fissi per illuminazione, antenne radiotelevisive, impianto ad uso esclusivo di riscaldamento.
Contenuto
Per contenuto, delle pensioni e degli alberghi per soggiorni, si intende: merci e scorte inerenti l’attività, arredamento ed attrezzatura completa degli alberghi o delle pensioni, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà del titolare della polizza di assicurazione che di terzi.
Valori
Il vestiario di proprietà del personale dipendente, arredamento dell’abitazione dell’albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l’abitazione sia ubicata nei locali dell'albergo, della pensione o comunicante con la stessa
Eventi coperti in caso di incendio nelle pensioni e negli alberghi:
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Generalmente sono esclusi dalla garanzia i danni:
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Furto
Contenuto
Per contenuto, delle pensioni e degli alberghi per soggiorni di vacanza, si intende: merci e scorte inerenti l’attività, arredamento ed attrezzatura completa dell’albergo o pensione, mobilio, macchinario compresi apparecchi ed elaboratori elettronici, monitor, apparecchi audiovisivi e telecamere, sia di proprietà del titolare della polizza di " assicurazione furto pensioni e alberghi per soggiorni di vacanze ", che di terzi. Sono compresi vestiario di proprietà del personale dipendente, arredamento dell’abitazione dell’albergatore e/o dei suoi familiari, nonché gli effetti personali di loro proprietà, nel caso in cui l’abitazione sia ubicata nei locali degli alberghi o pensioni o comunicante con gli stessi.
Eventi coperti dall'assicurazione, per alberghi e pensioni turistiche, in caso di furto:
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a) violandone le difese esterne mediante: rottura o scasso di robusti serramenti in metallo, legno, materia plastica rigida, saracinesche, tutti chiusi con serrature od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno; effrazione o strappo di inferriate infisse nei muri; sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti, superfici di vetro o cristallo, entrambi antisfondamento; uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o di arnesi simili;
b) con impiego di attrezzi, quando le aperture si trovino ad oltre 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria;
c) in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
Qualora venga accertato che l’autore del furto si sia introdotto nei locali attraverso la sola rottura di vetri e/o cristalli non antisfondamento, la compagnia di assicurazione solitamente liquida solo una parte del massimale assicurato, applicando quindi la franchigia. Per questa polizza di assicurazione furti, sono generalmente esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura. Durante le ore di apertura dell’esercizio degli alberghi la garanzia è valida purché nell’esercizio vi sia costante presenza del titolare della polizza di assicurazione o dei suoi familiari oppure delle persone da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate. Relativamente ai valori di proprietà dell’albergatore, la garanzia è prestata a condizione che detti valori siano custoditi in armadio di sicurezza, casseforti o in blocchi di cassette di sicurezza; guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto o rapina alle cose assicurate (escluso denaro e valori) sino alla concorrenza della somma assicurata per il contenuto; ai locali ed ai relativi serramenti (compreso casseforti, armadi corazzati o blocchi di cassette di sicurezza), alle lastre; rapina avvenuta nei locali degli alberghi o pensioni quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali; furto rapina di valori e preziosi di proprietà dell’albergatore e/o dei suoi familiari conviventi, a condizione che gli stessi siano custoditi in armadi di sicurezza, casseforti o blocchi di cassette di sicurezza. Furto, scippo, rapina di valori e preziosi dell’albergatore e/o dei suoi familiari conviventi durante il trasporto purché il reato sia perpetrato in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto, oppure sia commesso con destrezza o con strappo.