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Le assicurazioni rc per uffici e studi professionali

responsabilità civile assicurazioni

Polizze di assicurazione rc uffici e gli studi professionali

Assicurazioni  rc verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La società di assicurazione mantiene indenne l'assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare in quanto civilmente responsabile:
-  per infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prevista l'assicurazione
- cagionati ai prestatori di lavoro di cui al punto sopra, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente
Assicurazione responsabilità civile verso terzi  (R.C.T.)

La compagnia di assicurazioni si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nel limite del massimale pattuito, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'esercizio dell'attività dichiarata.
L'assicurazione rc ha validità anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Rivalsa I.N.P.S.

Le assicurazioni RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) e RCO sono valide anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.

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