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Le polizze di assicurazioni rc per le scuole, l'insegnante e del dirigente scolastico
La polizza di assicurazione rc per le scuole
Di solito, le istituzioni scolastiche stipulano un contratto di assicurazione rc che copre sia l’ipotesi dei danni derivanti da responsabilità civile sia gli infortuni. Per quanto riguarda gli infortuni, la polizza di assicurazione di norma si estende ai dipendenti, relativamente ai rischi professionali, e agli alunni (in questo caso con riferimento alle attività delle scuole e a quelle parascolastiche, comprese le gite, le uscite didattiche, ovviamente debitamente autorizzate). Per quanto riguarda la rc, con la stipula di questi contratti di assicurazione, le scuole sono tenute indenne da quanto esse siano eventualmente tenute a corrispondere, in quanto civilmente responsabili, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi da propri dipendenti (personale docente e non docente), nell'esercizio dei compiti inerenti alla qualifica ricoperta da ciascuno (ad esempio per i danni cagionati dagli alunni sottoposti alla vigilanza). E’ bene che l’istituto scolastico si riservi un certo margine di trattativa con compagnia di assicurazione, verificando che i rischi assicurati si configurino in modo corretto al tipo di attività svolta dall'istituto.
Assicurazione rc del dirigente scolastico
La compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nell'esercizio delle sue funzioni di dirigente di una istituzione scolastica, sia di ruolo che incaricato, per:
a) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. Si intende compresa anche l'attività svolta in qualità di Presidente in commissioni per gli esami di Stato o di licenza media, in commissioni o sottocommissioni di concorso a cattedre, la reggenza di un'altra istituzione scolastica diversa da quella di appartenenza e i rapporti di collaborazione con le università
b) i danni involontariamente cagionati a terzi, compresi gli insegnanti, il personale non docente (A.T.A.) e gli allievi, relativamente a tutte le attività scolastiche ed extra scolastiche svolte nei limiti degli orari stabiliti dalle autorità scolastiche. Si intendono compresi il servizio di vigilanza durante la refezione e l'attività di ricreazione all'interno delle scuole, la permanenza degli allievi nella scuole prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in rappresentanza delle scuole o Istituti, nonché i viaggi e le visite di istruzione. La copertura della polizza di assicurazione è altresì operante in relazione alla conduzione dell'edificio scolastico.
La garanzia vale anche per:
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Le assicurazioni rc degli insegnanti scolastici