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Assicurazioni rc distributori di carburante, autolavaggi, distributori gas e GPL

responsabilità civile assicurazioni

L'assicurazione rc per distributori di carburanti, autolavaggi, distributori gas o GPL


Distributori gas di petrolio liquefatti (GPL)
La garanzia di assicurazione rc per ditributoridi gpl, comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività. L'assicurazione è inoltre estesa alla responsabilità civile derivante agli utenti per danni provocati a terzi direttamente riconducibili all'impiego delle bombole e dei relativi annessi, intendendosi per tali le valvole e i rubinetti stabilmente installati sulle bombole, nonchè il regolatore di pressione e il tubo, esclusi gli apparecchi utilizzatori. Quando la polizza di assicurazione comprende il rischio della distribuzione di bombole di GPL, la garanzia è estesa alla rc derivanti ai concessionari, sub concessionari e rivenditori per danni procurati a terzi, comprese le operazioni di installazione delle bombole presso gli utenti, a patto che questa sia effettuata da persone di età superiore ad anni 18.

Polizza di assicurazione rc distributori di carburante e autolavaggi
La garanzia della polizza di assicurazione rc copre i danni ai veicoli subiti in consegna o custodia ai distributori di carburante e/o autolavaggi, ovvero sotto rifornimento o sottoposti a lavori di manutenzione o lavaggio, purchè siano procurati nei locali destinati alle attività descritte.

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
Nei limiti dei massimali indicati nella scheda di polizza di assicurazioni, si tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta, compresi i servizi complementari e sussidiari. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al titolare della polizza di assicurazioni da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Rc verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Si tiene indenne l’assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività
2) causati ai prestatori di lavoro indicati, per morte e per lesioni personali da infortunio. Sono comunque escluse le malattie professionali.



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