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Assicurazioni rc per attività sportive, associazioni, impianti, palestre, istruttori

responsabilità civile assicurazioni

Le assicurazioni, responsabilità civile per le attività sportive, associazioni sportive, impianti sportivi, palestre, istruttori sportivi
La garanzia di questa assicurazione rc vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati o degli allievi per danni procurati a terzi. Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive, non sono considerati terzi tra di loro. L'assicurazione rc generalmente comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà o esercizio delle attrezzature sportive, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, esclusi tribune, stadi, arene, ippodromi.
Rc verso Terzi (R.C.T.)
Nei limiti dei massimali indicati nella scheda di queste polizze di assicurazioni rc, si tiene indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all’attività descritta, compresi i servizi complementari e sussidiari. L’assicurazione rc vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Le polizze di assicurazioni per rc verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

Si tiene indenne l’assicurato, purché in regola al momento del sinistro con gli obblighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti, o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività
2) causati ai prestatori di lavoro indicati, per morte e per lesioni personali da infortunio. Sono comunque escluse in questa polizza di assicurazioni le malattie professionali.


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