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Assicurazioni rc auto, polizza assicurazione responsabilità civile automobili

assicurazioni rc auto

Le assicurazioni rc auto
La valutazione della convenienza del prodotto delle assicurazioni per le auto, va effettuata tenendo conto non solo del premio di tariffa, ma anche dei massimali di garanzia rc auto, delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia, esclusione e rivalsa, e dell'esistenza di garanzie accessorie (incendio, furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, infortunio del conducente
ed altro).
IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RC AUTO

L’assicurazione rc auto è il contratto "detto polizza" con il quale la compagnia di assicurazioni, a fronte del pagamento di una somma di danaro, detta premio, si obbliga a risarcire a terzi eventualmente danneggiati, il danno arrecato dalla circolazione di un veicolo a motore senza rotaie che invece dovrebbe essere risarcito dal guidatore e/o dal proprietario responsabile. Il limite del risarcimento di tale polizza di assicurazione rc è detto massimale di garanzia ed è la somma massima stabilita in contratto che le compagnie di assicurazioni si impegnano a risarcire. Sono definiti terzi danneggiati tutti i soggetti che abbiano subito danni alla persona o alle cose a causa della circolazione delle auto assicurate. Tali soggetti hanno diritto a ottenere il risarcimento del relativo danno da parte delle compagnie di assicurazioni. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni (solo, però quelli alla persona e non alle loro cose) causati ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato a prescindere dall’accertamento della responsabilità.
Non è considerato terzo danneggiato, quindi non ha diritto a beneficiare delle prestazioni garantite dal contratto di assicurazione rc auto il conducente del veicolo responsabile del sinistro.
L’operatività delle garanzie della rc auto
Le garanzie della polizza rc auto sono operanti a partire dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicate nella polizza sempre che il premio sia stato effettivamente pagato, altrimenti operano dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Il pagamento del premio assicurativo
E’ previsto anche il pagamento rateale del premio (che sarà maggiorato percentualmente in base alla rateazione scelta). Se alla scadenza fissata l’assicurato non paga il premio dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza e si riattiverà alle ore 24 del giorno in cui il premio sarà pagato.
La clausola di durata e rinnovo del contratto
Indica la durata del contratto e le modalità del suo rinnovo. La durata è normalmente di un anno. Il contratto può prevedere o meno il suo rinnovo tacito alla scadenza. Se è previsto il rinnovo tacito per far cessare il contratto si deve inviare la disdetta entro il termine fissato nel contratto stesso che comunque non può essere superiore ad un mese prima della scadenza. La legge consente all’assicurato (in caso di premio di rinnovo invariato o diminuito rispetto all'annualità precedente) di dare disdetta del contratto di assicurazione, con raccomandata o tramite fax, almeno 15 giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza. Di solito alcune compagnie di assicurazioni mantengono operanti le garanzie previste dal contratto fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. Entro tale termine il contraente deve provvedere a pagare il premio della nuova proposta di polizza predisposta dalla compagnia, ovvero a stipulare una nuova polizza con un’altra compagnia di assicurazioni.

La tariffa Bonus-Malus

Prevede un aumento o una diminuzione del premio da pagare in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi in un periodo di tempo detto periodo di osservazione. Sono stabilite 18 classi di merito. Le classi di merito delle assicurazioni, costituiscono un sistema tariffario basato sulla rischiosità del conducente dell’auto. E’ previsto che per ogni anno di assicurazione trascorso senza causare sinistri, la classe di merito scenda di un punto (bonus), che corrisponde ad un premio inferiore; invece, per ogni sinistro causato, la classe di merito sale di due punti (malus) corrispondenti ad un premio più alto. A chi stipula per la prima volta la polizza di assicurazione Bonus Malus è solitamente assegnata la 14esima classe che corrisponde al premio base.

Le garanzie accessorie

Quando si stipula un contratto di assicurazione rc auto, l’assicuratore, normalmente propone, all’interno dello stesso contratto, altre garanzie assicurative accessorie rispetto alla garanzia principale relativa alla responsabilità civile. Si tratta delle garanzie furto e incendio, cristalli, eventi naturali, eventi socio politici, assistenza stradale, garanzia infortunio del conducente, ed altre. Qui di seguito verranno analizzate le garanzie accessorie più importanti.

La garanzia assistenza stradale

Garantisce l’assistenza da parte della compagnia di assicurazione nel caso in cui si sia verificato un evento dannoso in cui è rimasto coinvolto l’autoveicolo: traino, guasto meccanico, incidente stradale, incendio, furto parziale, batteria scarica, foratura pneumatico.
La garanzia furto incendio
Garantisce il risarcimento del valore commerciale (al momento in cui si verifica l'evento dannoso) del veicolo. Alcune compagnie di assicurazioni possono applicare alla garanzia scoperto e franchigia (parte di risarcimento che non viene liquidato, ma rimane a carico del contraente).
La
tutela legale
Garantisce l'assistenza legale, mediante un massimale messo a disposizione dalle compagnie di assicurazioni, per controversie giuridiche (civili e penali).

La garanzia infortunio del conducente

Se tale garanzia è prevista, la compagnia assicura il conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del veicolo indicato nella polizza di assicurazione, indipendentemente dall’accertamento della sua responsabilità. L’infortunio deve comportare o il ricovero in ospedale o un’invalidità permanente del conducente oppure la sua morte. In tali casi, la compagnia di assicurazione corrisponde un’indennità nel limite del capitale assicurato con la polizza di assicurazioni e sempre che l’invalidità permanente sia superiore ad una certa percentuale sempre indicata in polizza (franchigia).
Sospensione della patente
Oggetto della garanzia è la corresponsione di una diaria giornaliera scelta dall'assicurato necessaria per la copertura dei costi sostenuti per sopperire alla sospensione della patente di guida.

Che cosa fare se si cambia compagnia?

Al momento della scadenza della polizza di assicurazioni rc auto, devi pretendere dalla compagnia di assicurazione il rilascio dell’attestato di rischio, cioè il documento che permette di usufruire presso la nuova compagnia assicurativa della stessa classe bonus-malus, maturata nella polizza con la vecchia assicurazione.

Cosa fare in caso di sinistro
Attenzione: entro tre giorni dalla data del sinistro devi presentare alla tua compagnia di assicurazioni la denuncia di sinistro completa di tutti i dati.

Le procedure liquidative
La procedura di risarcimento diretto
In caso di sinistro se ti ritieni non responsabile, in tutto o in parte, devi rivolgere la tua richiesta di risarcimento alla compagnia di assicurazioni, che ha stipulato il contratto di assicurazione relativo al veicolo utilizzato.

La procedura di risarcimento ordinaria

Nel caso in cui non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, si deve inoltrare la richiesta di risarcimento al proprio assicuratore. Essa deve essere corredata dalla descrizione dei fatti. Anche secondo la procedura ordinaria è prevista la possibilità di proporre azione per il risarcimento solo dopo che siano trascorsi 60 giorni (o 90 in caso di danni alle persone) decorrenti dalla data della richiesta di risarcimento del danno tramite raccomandata con a.r.     torna su


La trasparenza delle operazioni di assicurazione e la protezione dell'assicurato
In attuazione al  regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010 - concernente la disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del DL 7 settembre 2005, n. 209 - dal 01 dicembre 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni.
Relativamente al settore auto, le novità introdotte sono le seguenti:

- introduzione dell'obbligo a consegnare al contraente, prima della sottoscrizione del contratto (nuova emissione, sostituzione di contratti emessi o rinnovati dopo il 01/12/2010, sostituzioni a scadenza annuale a seguito di "revisione/integrazione" condizioni di polizza, rilascio di quietanza alla scadenza annuale a seguito di "revisione/integrazione" condizioni di polizza di assicurazioni), un fascicolo informativo nel quale sono contenuti la nota informativa e le condizioni di assicurazione;
- la predisposizione di una nota informativa sulla base di schemi predefiniti che agevola la comparabilità dei prodotti diversi offerti dalle compagnie di assicurazione.
Pubblicazione sul sito internet

In base all'art. 34 del regolamento, tutte le imprese di assicurazioni, sono obbligate alla pubblicazione del fascicolo informativo sul sito internet.
Supporti alla vendita

La parte III del regolamento è dedicata alla pubblicità dei prodotti assicurativi.
Con riferimento all'art. 40 vengono fornite indicazioni sugli elementi che dovranno essere presenti nel messaggio pubblicitario:
- inserimento dell'avvertenza " prima della sottoscrizione leggere il fascicolo informativo";
- indicazione dei luoghi ove è possibile reperire il fascicolo informativo;
- possibilità di utilizzo dei termini quali "garantisce" o "garantito" solo se la garanzia è rilasciata dall'impresa di assicurazione.
Decreto legge 40/2007 art 5 comma 4 (decreto Bersani), riguardante gli assicurati e le compagnie di assicurazioni

Art. 5. Misure per la concorrenza e per la tutela del consumatore nei servizi assicurativi
1. I divieti di cui all'articolo 8 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,si applicano alle clausole contrattuali di distribuzione esclusiva di polizze di assicurazione relative a tutti i rami danni, a decorrere dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facolta' di adeguare i contratti gia' stipulati alla medesima data entro il 1° gennaio 2008.
1-bis. All'articolo 134, comma 3, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "In caso di cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validita' per un periodo di cinque anni".
2. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato.
4-ter. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro, le compagnie di assicurazioni non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, che e' individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale. Ove non sia possibile accertare la responsabilita' principale, ovvero, in via provvisoria, salvo conguaglio, in caso di liquidazione parziale, la responsabilita' si computa pro quota in relazione al numero dei conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri.
4-quater. E' fatto comunque obbligo alle società di assicurazioni di comunicare tempestivamente al contraente le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
3. All'articolo 136 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto, infine, il seguentecomma:
3-bis. Il Ministero dello sviluppo economico utilizza il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni organizzato dall'ISVAP, sulla base dei dati forniti dalle imprese di assicurazione, per realizzare un servizio informativo, anche tramite il proprio sito internet, che consente al consumatore di comparare le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazioni relativamente al proprio profilo individuale.
4. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facolta' di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni. Tali disposizioni entrano in vigore per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i contratti stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facolta' di cui al primo periodo puo'essere esercitata a condizione che il contratto di assicurazione sia stato in vita per almeno tre anni.
5. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle e non comportano la nullita' del contratto, fatta salva la facolta' degli operatori di adeguare le clausole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni, ovvero, limitatamente al comma 4, entro i successivi centottanta giorni.
In sintesi, per le Assicurazioni Ramo Danni - abolizione dei contratti monomandatari tra compagnie assicurative ed agenti di vendita. In caso di durata pluriennale l'assicurato potrà recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Per le assicurazioni rc auto - trasparenza sulle tariffe disponibili sul mercato ed obbligo per l'assicurazione di mantenere al cliente che stipula un contratto nuovo per la seconda auto o a seguito di un'interruzione della copertura assicurativa la classe di merito indicata dall'ultimo attestato di rischio.
La V Direttiva della Comunità Europea in ambito massimali di copertura rc auto

La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, numero 2005/14/Ce, adottato il 18 aprile 2005, ha disposto che la copertura assicurativa rc auto per i danni alla persona deve essere stipulata per un massimale minimo di 1.000.000 di Euro per ciascuna vittima o, in alternativa , di 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
Per i danni alle cose è previsto un massimale minimo di 1.000.000 di euro per sinistro, indipendentemnete dal numero dei danneggiati. Questi massimali saranno soggetti a revisione ogni cinque anni per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo. La direttiva ha concesso agli Stati membri un periodo transitorio fino a cinque anni, entro il quale i massimali minimi di copertura attualmente in vigore dovranno essere adeguati agli importi adeguati.
Per quanto riguarda il nostro ordinamento, è stato stabilito che per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione rc derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a 5.000.000 di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime e di 1.000.000 di euro per i danni alle cose. I contratti di assicurazioni attualmente in corso dovranno essere adeguati ai nuovi e maggiori valori dei massimali entro l'11 giugno 2012; comunque dal 01 dicembre 2009 è diventato obbligatorio che i massimali debbano essere pari ad almeno la metà dei nuovi importi minimi (2.500.000 di euro per sinistro per risarcimento danni a persone, indipendentemente dal numero delle vittime e 500.000 euro per sinistro per danni a cose).
Oltre a questa importante modifica inerente i massimali, sono presenti altre disposizioni della direttiva e del decreto di attuazione.
Le novità più importanti sono:
- Danni causati da veicoli non identificati o non assicurati:
i danni causati dalla circolazione di un veicolo non identificato vengono risarciti dal "Fondo di garanzia per le vittime della strada". La vecchia normativa prevedeva l'intervento del Fondo in tali situazioni solo ed sclusivamente per ciò che riguarda i danni alla persona.
La nuova normativa prevede che, quando la vittima ha subito a causa dello stesso sinistro danni gravi alla persona ( lesioni comprese tra 10% e 100% di invalidità permanente riconosciuta), vengano riconosciuti anche i danni materiali subiti il cui importo sia superiore a 500 euro e per la parte che eccede tale importo. Nel caso di danni causati da veicolo non assicurato, il risarcimento è dovuto per i danni alla persona e per i danni alle cose senza alcuna limitazione.
- informazioni sulla copertura dell'assicurazione:
viene introdotto un nuovo articolo che attribuisce la possibilità a tutti i danneggiati di ottenere, a partire dalla targa del veicolo responsabile, le informazioni riguardanti la copertura assicurativa, il numero di polizza e la scadenza della stessa.
- Attestazione sullo stato di rischio:
il decreto di attuazione nel nostro ordinamento della V Direttiva comunitaria ha disposto l'obbligo per le compagnie di assicurazioni, di trasmettere al contraente o, se persona diversa, al proprietario, all'usufruttuario o al locatario in leasing, l'attestato sullo stato del rischio relativo agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione obbligatoria relativo ai veicoli a motore, entro 15 giorni dalla richiesta.   
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